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25 Ibid., Lettera inviata alla legazione di Svizzera a Roma, 12 settembre 1938. Libera traduzione dal francese.

26 Di norma considerati tali se ambedue i genitori appartenevano alla «razza ebraica», con eccezioni nel caso in cui l’altro genitore fosse straniero o nel caso in cui la persona professasse la religione ebraica. Osserviamo che nel nazionalsocialismo erano considerati ebrei anche i figli di un solo genitore ebreo.

27 Nel caso di famigliari onorati per motivi patriottici, quali deceduti o feriti di guerra e membri del Partito Fascista in determinati anni. Tra i meriti di alcuni svizzeri era considerata per esempio la creazione di industrie che avevano dato lavoro a molti disoccupati svizzeri e italiani.

28 AFS, E 2001 (D), vol. 173, Lettera della legazione di Svizzera (Roma) alla DAE di Berna, 20. 3. 1939.

29 Ibid., Lettera della signora K. al consolato di Milano (18 settembre 1940), che a sua volta scrisse alla legazione di Roma comunicando l’avvenuto (21 ottobre 1940).

30 Egli scrisse: «La Svizzera, che non conosce distinzioni razziali, mette tutti i suoi concittadini sullo stesso piano ed a tutti accorda con la stessa intensità, la sua protezione. L’arresto di un cittadino svizzero, di razza ebraica, domiciliato nel territorio nazionale, rappresenterebbe quindi null’altro che l’arresto di un cittadino svizzero. [...] Nel caso concernente i miei concittadini di qualsiasi razza, la nazionalità è quindi determinante, e di conseguenza non ci possono essere diverse misure di trattamento nei confronti di cittadini elvetici. [...] la sola cosa che potrebbe in un certo qual senso apparire giustificata, sarebbe l’allontanamento dei cittadini svizzeri, di razza ebraica, dal territorio nazionale. In tal senso però giova ancora osservare che la proprietà dei predetti cittadini è posta sotto la diretta tutela del Governo Federale e dei suoi rappresentanti e quindi non passibile di requisizione, o quanto meno di appropriazione.» Ibid., Lettera di Brenni ai Capi di Provincia, 1 dicembre 1943.

31 Archivio Centrale dello Stato, Roma, ministero Interni, PS direzione generale degli Affari generali e riservati A16, «stranieri» (1930/56), b. 3, fol. 19A (Ebrei Stranieri-Svizzeri). «Appunto. Trattamento degli ebrei stranieri nel Reich e nella zona della Grecia già occupata dalla truppa italiana», s. d. Una copia del documento è conservata in: ASTI, Fondo Broggini.

32 Ibid., «Appunto per il duce», 16 maggio 1944, Copia per il fascicolo Ebrei Svizzeri. Una copia del documento è conservata in: ASTI, Fondo Broggini.

33 AFS, E 2001 (D), vol. 173, Lettera della DAE al delegato commerciale Max Troendle, 31 marzo 1944.

34 Cerutti (vedi nota 1), pp. 223-224. La società assicurò circa 2000 membri.

35 Furono in totale ventitré i commissariati aperti lungo la frontiera. Cf. AFS, E 2001 (D), vol. 234, Revue Suisse d’Utilité Publique, 8, 9, 84, Zurigo 1945, pp. 298-299.

36 Tra le norme appositamente stabilite, troviamo per esempio il divieto di indagare sulle vicende che li avevano condotti alla frontiera elvetica, con l’intento di preservare la loro vita privata. Cf. Ibid., Lettera del Servizio di stato maggiore generale ai Comandi territoriali, Berna, 8. 10. 1945.

37 «Bureau Central du secours pour les rapatriés» in francese, «Ufficio Centrale di soccorso ai rimpatriati dall’estero» o «Ufficio centrale di soccorso ai reduci dall’estero» in italiano. Tra le organizzazioni che la costituirono vi erano: l’«Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro», la Divisione di polizia del Dipartimento di giustizia e polizia, il Segretariato degli svizzeri all’estero della Nuova società elvetica, il «Soccorso svizzero d’inverno», la fondazione «Pro Juventute», la fondazione «Pro Senectute», la «Società svizzera Caritas», l’«Associazione dei rimpatriati svizzeri dall’estero», la «Società evangelica svizzera per le missioni interne e beneficenza», la «Società dei commercianti svizzeri», l’«Ufficio federale di guerra per l’assistenza» e la «Federazione delle Associazioni degli Svizzeri rimpatriati dall’Estero».

38 A Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna, Neuchatel, Bellinzona e San Gallo (queste ultime due furono chiuse nel 1945). Cf. AFS, E 2001 (D), vol. 234, «Jahresrechnung 1941».

39 Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio circa un aiuto straordinario ai ticinesi rimpatriati, 25 aprile 1947.

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Histoire des Alpes - Storia delle Alpi - Geschichte der Alpen 2009/14