Codice civile/Libro V/Titolo V

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Libro Quinto - Titolo V: Delle società

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Libro Quinto - Titolo V: Delle società
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Capo I: Disposizioni generali

Art. 2247 Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 2248 Comunione a scopo di godimento

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti).

Art. 2249 Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e in liquidazione (2627). Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall’art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993). Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresı` pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (commi aggiunti con Legge 88 del 2009)

Capo II: Della società semplice

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 2251 Contratto sociale

Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).

Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Sezione II: Dei rapporti tra i soci

Art. 2253 Conferimenti

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e seguenti, 1529). Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).

Art. 2255 Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva

Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

Art. 2258 Amministrazione congiuntiva

Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti). La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e seguenti) per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 2261 Controllo dei soci

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto (2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Art. 2262 Utili

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603). La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e seguenti). L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

Art. 2265 Patto leonino

È nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Sezione III: Dei rapporti con i terzi

Art. 2266 Rappresentanza della società

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.

Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204).

Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

Art. 2270 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Art. 2271 Esclusione della compensazione

Non è ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Sezione IV: Dello scioglimento della società

Art. 2272 Cause di scioglimento

La società si scioglie: per il decorso del termine; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per la volontà di tutti i soci; quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 2273 Proroga tacita

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Art. 2275 Liquidatori

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (2259).

Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452).

Art. 2277 Inventario

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).

Art. 2278 Poteri dei liquidatori

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452). Essi rappresentano la società anche in giudizio.

Art. 2279 Divieto di nuove operazioni

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) per gli affari intrapresi (2452).

Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625). Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori (2740).

Art. 2282 Ripartizione dell’attivo

Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti (2253). L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265). L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 2283 Ripartizione di beni in natura

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e seguenti, 1111 e seguenti).

Sezione V: Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284 Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 2285 Recesso del socio

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (2900). Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 2286 Esclusione

L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).

Art. 2287 Procedimento di esclusione

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

Art. 2288 Esclusione di diritto

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.

Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto e disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

Capo III: Della società in nome collettivo

Art. 2291 Nozione

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 2292 Regime sociale

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (2563, 2567). La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (att. 207).

Art. 2293 Norme applicabili

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.

Art. 2294 Incapace

La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).

Art. 2295 Atto costitutivo

L’atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l’oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; la durata della società.

Art. 2296 Pubblicazione

L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l’ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626).

Art. 2297 Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2298 Rappresentanza della società

L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (2193). Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe (2626).

Art. 2299 Sedi secondarie

Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime (2197, 2626). L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale e iscritta la società e la data dell’iscrizione. Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria (2197) deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima. L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove e iscritta la società (2626).

Art. 2300 Modificazioni dell’atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione (2626). Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703). Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (2193; att. 211).

Art. 2301 Divieto di concorrenza

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra società concorrente. Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.

Art. 2302 Scritture contabili

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 (art. 200).

Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti (2621). Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 2304 Responsabilità dei soci

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (2268, 2471).

Art. 2305 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Art. 2306 Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211). Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia (1179).

Art. 2307 Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti). Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente (2289). In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270 (att. 211).

Art. 2308 Scioglimento della società

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale (2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).

Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2452, 2626). I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione

Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).

Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621). Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2964 e seguenti). In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci (2452).

Art. 2312 Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (att. 218).

Capo IV: Della società in accomandita semplice

Art. 2313 Nozione

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2314 Ragione sociale

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 2292 (2564, 2567). L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 2315 Norme applicabili

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 2316 Atto costitutivo

L’atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 2317 Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Art. 2318 Soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 2320 Soci accomandanti

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Art. 2321 Utili percepiti in buona fede

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 2322 Trasferimento della quota

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 2323 Cause di scioglimento

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’art. 2308 (2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (2711). Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (att. 218).

Capo V: Della società per azioni

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 2325 Responsabilità

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.

Art. 2325-bis Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Ai fini dell’applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

Art. 2326 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni (2564, 2567).

Art. 2327 Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non inferiore a 120.000 Euro (att. 215).

Art. 2328 Atto costitutivo

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale é demandato il controllo contabile; 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) la durata della società ovvero, se la società é costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 2329 Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario: che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro; che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L’istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l’inosservanza del presente divieto. Se non entro anno dal deposito l’iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475). NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).

Art. 2330 Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell’art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione della società nel registro. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’art. 2299.

Art. 2330 bis Pubblicazione dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l’ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell’art. 2343.

Art. 2331 Effetti dell’iscrizione

Con l’iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti) responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475). L’emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscrizione della società sono nulle (1421 e seguenti).

Art. 2332 Nullità della società

Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: mancanza dell’atto costitutivo; mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 2330 relative al controllo preventivo illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale; inosservanza della disposizione di cui all’art. 2329, n. 2; incapacità di tutti i soci fondatori; mancanza della pluralità dei fondatori. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475).

Sezione II: Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione

Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo. Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L’atto deve indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Art. 2334 Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell’art. 2329. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell’art. 2329, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare.

Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori

L’assemblea dei sottoscrittori: accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società delibera sul contenuto dell’atto costitutivo; delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Art. 2336 Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo

Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’art. 2330 (2626).

Sezione III: Dei promotori e dei soci fondatori

Art. 2337 Promotori

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’art. 2333.

Art. 2338 Obbligazioni dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Art. 2339 Responsabilità dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso la società e verso i terzi: per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’art. 2343; per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società (2621). Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Art. 2341 Soci fondatori

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo.

Sezione IV: Dei conferimenti

Art. 2342 Conferimenti

Se nell’atto costitutivo non é stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi

Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. All’esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell’art. 64 Cod. Proc. Civ. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.

Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori

L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Art. 2343-ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e’ richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e’ pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Non e’ altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda: a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purche’ sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e’ allegata all’atto costitutivo.

L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Art. 2343-quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e’ più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343.

Fuori dai casi di cui al secondo comma, e’ depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e’ fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore e’ almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Art. 2344 Mancato pagamento delle quote

Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251). Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 2345 Prestazioni accessorie

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso d’inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative) applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

Sezione V: Delle azioni

Art. 2346 Emissione delle azioni

La partecipazione sociale é rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio é assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Art. 2347 Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente (1292) delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 2348 Categorie di azioni

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (2521). Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l’atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369, 2436 e seguenti).

Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro

In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente (2521).

Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

Art. 2351 Diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L’atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell’art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale. Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).

Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni

Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251). Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell’art. 2347.

Art. 2353 Azioni di godimento

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Art. 2354 Contenuto delle azioni

Le azioni (2521) devono indicare:
- la denominazione, la sede e la durata della società;
- la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- il loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale;
- l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché l’originale sia depositato presso l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi (2633).

Art. 2355 Azioni nominative e al portatore

Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta dell’azionista, se l’atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative. Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate. L’atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l’alienazione delle azioni nominative. NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali".

Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento. Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa.

Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’art. 2446, 2° comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

Le limitazioni contenute nell’articolo precedente non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del 1’ comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni.

Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonché le azioni non siano trasferite o annullate.

Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, ne’ fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte e’ stato debitamente valutato. La relazione e’ depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, e’ depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all’articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l’acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell’articolo 2357 e 2357-bis l’assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni e’ determinato secondo i criteri di cui all’articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto e’ pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l’operazione realizza al meglio l’interesse della società.

L’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite e’ iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’art. 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Le azioni o quote acquistate in violazione dell’art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall’art. 2437. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’art. 2446, secondo comma.

Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante

Le limitazioni dell’art. 2359 bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 2357 bis. Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’art. 2359 ter. Se il limite indicato dal terzo comma dell’art. 2359 bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall’art. 2437. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’art. 2446, secondo comma.

Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d’azioni

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2361 Partecipazioni

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio (In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8))

Art. 2362 Unico azionista

In caso d’insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).

Sezione VI: Degli organi sociali

§ 1 Dell’assemblea

Art. 2363 Luogo di convocazione dell’assemblea

L’assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l’atto costitutivo non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2364 Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria: approva il bilancio (2432 e seguenti); nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del collegio sindacale (2398); determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se non è stabilito nell’atto costitutivo; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente). L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 2365 Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo (2436 e seguenti) e sull’emissione di obbligazioni (2410 e seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452.

Art. 2366 Formalità per la convocazione

L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (2393). L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (2630-2 n. 2). Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell’assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).

Art. 2368 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l’atto costitutivo può stabilire norme particolari. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l’atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.

Art. 2369 Seconda convocazione

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato di questa (2448), il trasferimento della sede sociale all’estero e l’emissione di azioni privilegiate (2348).

Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione

L’assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 è ridotto a otto giorni. In terza convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell’art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Art. 2370 Diritto d’intervento all’assemblea

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione.

Art. 2371 Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

Art. 2372 Rappresentanza nell’assemblea

Salvo disposizione contraria dell’atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell’assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate (2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Art. 2373 Conflitto d’interessi

La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Art. 2374 Rinvio dell’assemblea

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 2376 Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei soci della categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti (2437). Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell’assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall’iscrizione. L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).

Art. 2378 Procedimento d’impugnazione

L’impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede. Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l’eventuale risarcimento dei danni. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell’articolo precedente. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l’esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori. I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).

Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att. 209).

§ 2 Degli amministratori

Art. 2380 Amministrazione della società

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (2388). Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.

Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati

Il consiglio di amministrazione, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.

Art. 2382 Cause d’ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).

Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea. fatta eccezione per i primi amministratori, che sono, nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni (att. 213). Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono (2626) chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe. Dell’avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487). Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 2384 Poteri di rappresentanza

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (2487).

Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell’oggetto sociale

L’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Art. 2385 Cessazione degli amministratori

L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale (c.c.2626)mod. dalla legge 24.11.2000 n.340.

Art. 2386 Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall’assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (2487).

Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l’atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti (2405). Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 2389 Compensi degli amministrativi

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo o dall’assemblea (att. 209). La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630; att. 209).

Art. 2390 Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell’assemblea. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.

Art. 2391 Conflitto d’interessi

L’amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa (1394, 2631). In caso d’inosservanza, l’amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell’operazione. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell’amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (att 2091).

Art. 2392 Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori (2381). In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).

Art. 2393 Azione sociale di responsabilità

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare (2373). La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l’assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209). La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea 12434), e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale (2407).

Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (2407). L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209). In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l’azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).

Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (2487; att. 209).

Art. 2396 Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati (att. 209).

§ 3 Del collegio sindacale

Art. 2397 Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro

Art. 2398 Presidenza del collegio

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.

Art. 2399 Cause d’ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall’ufficio di sindaco (att. 209).

Art. 2400 Nomina e cessazione dall’ufficio

I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo (2328) e successivamente dall’assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato. La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni (2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 2401 Sostituzione

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i supplenti in ordine d’età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo (att. 209).

Art. 2402 Retribuzione

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell’atto costitutivo deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina (2370); per l’intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).

Art. 2403 Doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell’art. 2421 (att. 209)

Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco

Nell’espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2399. La società può rifiutare agli ausiliari l’accesso a informazioni riservate.

Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell’art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (att. 209).

Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione (2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo (2381). I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d’amministrazione, decadono dall’ufficio (att. 209).

Art. 2406 Omissioni degli amministratori

Il collegio sindacale deve convocare l’assemblea (2632 n. 2) ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori (2363, 2626; att. 209).

Art. 2407 Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario (1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622). Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (2621). L’azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).

Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att. 209).

Art. 2409 Denunzia al tribunale

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare (att. 103) l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119). Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (2636). L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636). I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l’ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209).

Sezione VII: Delle obbligazioni

Art. 2410 Limiti dell’emissione di obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato (att. 210). Tale somma può essere superata: quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; quando l’eccedenza dell’importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l’ammortamento delle relative obbligazioni. fino all’estinzione delle obbligazioni emesse. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti. delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.

Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione

La deliberazione dell’assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste. Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese (2436). Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione. La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l’iscrizione.

Art. 2412 Riduzione del capitale

La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell’emissione, fino a che l’ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni

Le obbligazioni devono indicare (2633): la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta (2330); il capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione; la data della deliberazione dell’assemblea e della sua iscrizione nel registro; l’ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso; le garanzie da cui sono assistite.

Art. 2414 Costituzione delle garanzie

L’assemblea (2365) che delibera l’emissione di obbligazioni con le garanzie previsto nell’art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime (2831).

Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti

L’assem sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; sulle modificazioni delle condizioni del prestito; sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti. L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci (att. 210).

Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni prese dall’assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti. Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378. L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti (att. 210).

Art. 2417 Rappresentante comune

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non è nominato dall’assemblea a norma dell’art. 2415, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (att. 104). Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell’art. 2399. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L’assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese (2634; att. 210).

Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci (2370). Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice (att. 210).

Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’art. 2415 (att. 210).

Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni

Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio (att. 210).

Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni

L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono (2620) depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2444. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

Art. 2420 ter Delega agli amministratori

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell’atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell’art. 2411.

Sezione VIII: Dei libri sociali

Art. 2421 Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214, la società deve tenere: il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375); il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (2388); il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (2404); il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste (2381); il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art. 2215.

Art. 2422 Diritto d’ispezione dei libri sociali

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 dell’articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell’articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell’articolo medesimo (att. 209).

Sezione IX: Del bilancio

Art. 2423 Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire.

Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (così il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Sezione IX - Del Bilancio, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm); si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell’art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente del l’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale immobilizzazioni.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo:

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

D) Ratei e risconti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447 septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis.

Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal 3° comma dell’art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

Art. 2425 Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Valore della produzione:

ricavi delle vendite e delle prestazioni;

variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

Costi della produzione

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

per servizi;

per godimento di beni di terzi;

per il personale:

salari e stipendi;

oneri sociali;

trattamento di fine rapporto;

trattamento di quiescenza e simili;

altri costi;

ammortamenti e svalutazioni:

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

accantonamenti per rischi;

altri accantonamenti;

oneri diversi di gestione.

Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

Proventi e oneri finanziari:


proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

altri proventi finanziari;

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15-16-17).

Rettifiche di valore di attività finanziaria:


rivalutazioni:


di partecipazioni;


di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;


di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

svalutazioni:


di partecipazioni;

di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

Proventi e oneri straordinari:


proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

imposte sul reddito dell’esercizio;

(risultato dell’esercizio);

(rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie);

(accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie);

utile (perdita) dell’esercizio

2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

(Introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm) Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. Le attivita' oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo.

Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione e' compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Art. 2426 Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1)le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2)il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3)l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; 4)le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5)i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati; 6)l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 7)il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8)i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 8 bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate il costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; 9)le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10)il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11)i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12)le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Art. 2427 Contenuto della nota integrativa

(Come modificato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm) La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' , nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresi' le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditivita' di cui sia stata data comunicazione; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio; 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre riserve ; 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa', ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis; 21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.


Art. 2428 Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: le attività di ricerca e di sviluppo; i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; l’evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie della società

Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, comma 4. Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché. sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.

Art. 2429 bis Relazione degli amministratori La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell’art. 2423 deve illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell’attivo e del passivo; i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza; gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell’attivo; le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell’attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare; i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti; il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente; il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto). 2430 Riserva legale Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni

Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430.

Art. 2432 Partecipazione agli utili

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (2621 n. 2). Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (2446). I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Art. 2433 bis Acconti sui dividendi

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all ’esercizio o a esercizi precedenti. L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Art. 2434 Azione di responsabilità

L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633).

Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell’elenco soci e dei titolari di diritti su azioni Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell’avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata. Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell’esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata

Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci B I e B II dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell’art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Sezione X: Delle modificazioni dell’atto costitutivo

Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell’art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL. Dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).

Art. 2437 Diritto di recesso

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all’estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla data dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188; att. 100). È nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l’esercizio.

Art. 2438 Aumento di capitale

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate (2630).

Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell’osservanza di quelli stabiliti dall’art. 2441, 2° e 3° comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e 3° comma, e 2343.

Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crditi si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, 2343, 2343-ter e 2343-quater.

La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater è allegata all’attestazione di cui all’articolo 2444.

Art. 2440-bis Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima

Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all’articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell’articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all’articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.

Entro trenta giorni dall’iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343. Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all’articolo 2343-quater, primo comma.

Art. 2441 Diritto di opzione

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.

Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.

Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale

L’assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Art. 2443 Delega agli amministratori

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese (2381). Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell’atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell’art. 2436.

Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese

Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito (att. 100). L’attestazione deve essere pubblicata a norma dell’art. 2457 bis. Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società (2250).

Art. 2445 Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell’oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344), sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413.

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro questo termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (2623, n 1).

Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia (1179, 2623).

Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630). All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dall’iscrizione (att. 209).

Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).

Sezione XI: Dello scioglimento e della liquidazione

Art. 2448 Cause di scioglimento

La società per azioni si scioglie: per il decorso del termine; per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo quanto è disposto dall’art. 2447; per deliberazione dell’assemblea; per le altre cause previste dall’atto costitutivo. La società si scioglie inoltre per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un’attività commerciale (2195, 2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2449 Effetti dello scioglimento

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi. Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori. Nel caso previsto dal n. 5 dell’art. 2448, la deliberazione dell’assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell’art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento. Nel caso previsto dal n. 3 dell’art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea. Nel caso previsto dall’art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell’autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica (2703) per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (2626).

Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori

La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea (2365), salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. L’assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (2368 e seguente). Nel caso previsto dal n. 3 dell’art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci. I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero. Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dell’assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2626). I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe. I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione dell’assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.

Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione

Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti) si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

Oltre che agli obblighi di cui all’art. 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 (2625). I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell’art. 2278, salvo che l’assemblea con le maggioranze stabilite per l’assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni Le disposizioni dell’art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell’assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.

Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell’attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese (2626). Nei tre mesi successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’art. 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 2456 Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Art. 2457 Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’art. 2455, i libri della società devono essere depositati (2626) e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

Sezione XI BIS

Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l’una o l’altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall’iscrizione o dal deposito dell’atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.

Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata

Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. In caso di discordanza tra il contenuto dell’atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest’ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese (2497 bis).

Sezione XII: Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l’atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci (2400). Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea.

Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l’atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

Sezione XIII: Delle società d’interesse nazionale

Art. 2461 Norme applicabili

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.


Capo VI: Della società in accomandita per azioni

Art. 2462 Nozione

Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (2250). Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti).

Art. 2463 Denominazione sociale

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni (2564 e seguenti).

Articolo 2463-bis Società semplificata a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Art. 2464 Norme applicabili

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Art. 2465 Soci accomandatari

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380 e seguenti), (escluso quello della cauzione). NOTA Essendo abrogato l’art. 2387, tale obbligo non è più previsto per gli amministratori di S p A.

Art. 2466 Revoca degli amministratori

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni (2368 e seguente). Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2467 Sostituzione degli amministratori

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

Art. 2468 Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori

In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci (2400) e l’esercizio dell’azione di responsabilità (2392).

Art. 2470 Modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall’art. 2304. Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.

Capo VII: Della società a responsabilità limitata

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 2472 Nozione

Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2473 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti).

Art. 2474 Capitale sociale

La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di lire (2250, 2496). Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500). Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l’ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Art. 2475 Costituzione

La società deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve indicare: il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l’oggetto sociale (2620, 2630); l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492); il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2384); il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2488; la durata della società; l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341. La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore.

Art. 2475 bis Pubblicità

Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Sezione II Dei conferimenti e delle quote

Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori

Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis. In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell’art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi

Art. 2477 Mancato pagamento delle quote

Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell’acquisto. In mancanza di offerte per l’acquisto, la quota è venduta all’incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 2478 Prestazioni accessorie

L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell’art. 2345. Le quote a cui e connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).

Art. 2479 Trasferimento della quota

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito. L’atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l’iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e sta a la sede sociale

Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte

Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l’iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario.

Art. 2480 Espropriazione della quota

La quota può formare oggetto di espropriazione. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.

Art. 2481 Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

Nel caso di cessione della quota l’alienante è obbligato solidalmente (1292) con l’acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

Art. 2482 Divisibilità della quota

Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 2474. Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l’art. 2347.

Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Sezione III Degli organi sociali e dell’amministrazione

Art. 2484 Convocazione dell’assemblea

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Art. 2485 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell’assemblea. Se la quota è multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.

Art. 2486 Deliberazioni dell’assemblea

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379. Alla società a responsabilità limitata non e consentita l’emissione di obbligazioni.

Art. 2487 Amministrazione

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci. Si applicano all’amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.

Art. 2488 Collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell’atto costitutivo. È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435 bis. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409.

Art. 2489 Controllo individuale del socio

Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623). È nullo ogni patto contrario.

Art. 2490 Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214, la società deve tenere: il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 2490 bis Contratti con il socio unico

I contratti tra la società e l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all’art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell’art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell’unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.

Art. 2491 Bilancio

Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza degli art. da 2423 a 2431, disposto dall’art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell’assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l’art. 2429.

Art. 2492 Ripartizione degli utili

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento. Si applicano inoltre le disposizioni dell’art. 2433.

Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali

Il bilancio approvato dall’assemblea e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese a norma dell’art. 2435. Sezione IV Delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello scioglimento

Art. 2494 Modificazioni dell’atto costitutivo

Alle modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni degli artt. 2436 e 2437.

Art. 2495 Aumento del capitale

In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474, ultimo comma.

Art. 2496 Riduzione del capitale

La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni (2445 e seguenti). Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello indicato nell’art. 2474. ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).

Art. 2497 Scioglimento e liquidazione

Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall’art. 2486 per l’assemblea straordinaria. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente. quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali; quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2476, secondo e terzo comma; fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2475 bis.

Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2157 bis e ter.

Capo VIII: Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società

Sezione I: Della trasformazione delle società

Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica

La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società adottato. Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del patrimonio sociale a norma dell’art. 2343 e deve (2194) essere iscritta nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l’atto costitutivo del tipo di società adottato. La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

Art. 2499 Responsabilità dei soci

La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla comunicazione.

Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote

Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l’ultimo bilancio approvato. Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l’assegnazione delle quote deve farsi con l’osservanza dell’art. 2474. Sezione II Della fusione delle società

Art. 2501 Forme di fusione

La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Art. 2501 bis Progetto di fusione

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell’avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.

Art. 2501 ter Situazione patrimoniale

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale è redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

Art. 2501 quater Relazione degli amministratori

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; e eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L’esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale, le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64 Cod. Proc. Civ. La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione.

Art. 2501 sexies Deposito di atti

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l’assemblea e finché la fusione sia deliberata: il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell’art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell’art. 2501 quinquies; i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l’eventuale relazione di certificazione; le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art. 2501 ter. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Art. 2502 Deliberazione di fusione

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto.

Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’art. 2501 sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell’art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell’art. 2501 bis e la menzione dell’avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’art. 2501 sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell’art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai Capi V, VI e VII.

Art. 2503 Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell’art. 2 501 bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Art. 2503 bis Obbligazioni

I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell’art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell’avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’art. 2415.

Art. 2504 Atto di fusione

La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L’atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l’iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l’atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell’art. 2501 bis e la menzione dell’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese.

Art. 2504 bis Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l’art. 2501 bis, nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Art. 2504 quater Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’art. 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501 quater e 2501 quinquies.

Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale

Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall’art. 2457 ter. Sezione III Della scissione delle società

Art. 2504 septies Forme di scissione

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Art. 2504 octies Progetto di scissione

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’art. 2501 bis ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie. Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di trasferimento dell’intero patrimonio della società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all’operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria. Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell’ultimo comma dell’art. 2501 bis.

Art. 2504 novies Norme applicabili

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt. 2501 ter e 2501 quater. La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. La relazione degli esperti è regolata dall’art. 2501 quinquies. Tale relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.

Art. 2504 decies Effetti della scissione

La scissione ha effetti dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Capo IX: Delle società costituite all’estero od operanti all’estero

Art. 2505 Società costituite all’estero con sede nel territorio dello Stato

Le società costituite all’estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale dell’impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell’atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).

Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe. Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale. Le società costituite all’estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni.. Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all’estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall’art. 2250; devono essere altresì indicati l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti).

Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività all’estero

Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l’oggetto della loro attività è all’estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana).

Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.